CODICE ETICO

Articolo 1 – Premessa
 
1.1 Contenuto e finalità
Il presente Codice Etico (di seguito il “Codice Etico”) è un documento ufficiale della TECNOMAC S.r.l. (di seguito la “Società”). Esso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società  nella seduta del 20/12/2010, raccoglie i principi e le regole di comportamento a cui la Società si ispira nello svolgimento della propria attività e definisce la disciplina etica generale cui sono tenuti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale.
Il Codice Etico ha la finalità di dichiarare e diffondere i valori e le regole comportamentali cui la Società intende far riferimento nell’esercizio della propria attività imprenditoriale . Particolarmente, la Società intende adottare i principi di legittimità, congruità, trasparenza e verificabilità cui improntare la propria condotta. Tale impegno è, altresì, diretto a determinare importanti riflessi sul piano della reputazione aziendale, ossia dell’attitudine ad essere pubblicamente riconosciuti come impresa responsabile ed affidabile, che TECNOMAC considera un valore determinante per il proprio successo e per la promozione della propria immagine.
 
1.2 Collaboratori
Il Codice Etico è vincolante per tutti i Collaboratori della Società. Esso deve considerarsi parte integrante dei doveri degli organi sociali e del rapporto di lavoro o di collaborazione.
Per “Collaboratori” della Società s’intendono:
1.     i soci, gli organi sociali  della Società;
2.     i dipendenti della Società, coloro che svolgano attività in via continuativa a favore della Società e coloro che, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentino la Società verso terzi.
3.     i collaboratori esterni (liberi professionisti, consulenti, partners, mediatori, agenti e fornitori di beni e servizi alla Società e coloro che svolgono a qualunque titolo attività a suo favore) legati alla società da uno specifico contratto che richiami il presente Codice Etico.
 
1.3 Osservanza
I Collaboratori sono obbligati ad osservare e rispettare i principi e a conformarsi alle regole di condotta del Codice Etico.
 
1.4 Ambito di applicazione
Il Codice Etico si applica alla Società e alle eventuali società controllate dalla Società.
 
ARTICOLO 2 - PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO
 
2.1 Principio Generale
La Società riconosce come principio imprescindibile il rispetto della normativa, e particolarmente della legge penale, vigente in tutti gli stati in cui opera.
 
2.2 Onestà e correttezza
L'onestà e la correttezza sono principi fondamentali per tutte le attività della Società. Il comportamento dei Collaboratori nello svolgimento della propria attività deve essere improntato a criteri di correttezza, collaborazione e lealtà.
 
2.3 Imparzialità
I Collaboratori devono agire con imparzialità e lealtà nell’espletamento delle proprie funzioni e nei rapporti con i propri interlocutori. La Società si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all’età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.
 
2.4 Diligenza ed accuratezza
I Collaboratori sono tenuti ad agire con diligenza ed accuratezza. La Società assicura che vi siano le condizioni affinché i Collaboratori agiscano con diligenza ed accuratezza.
E’ vietato l’uso di stupefacenti o di sostanze alcoliche sui luoghi di lavoro, come pure l’utilizzo in qualsiasi forma di materiale pedo-pornografico.
 
 
 2.5 Riservatezza
Tutte le informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività devono considerarsi riservate e non possono essere comunicate a terzi per fini diversi dal quelli della Società.
 
2.6 Tutela ambientale
La Società promuove la conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell’ambiente. I Collaboratori, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e di protezione ambientale.
 
2.7 Antiriciclaggio
La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni in tema di riciclaggio. I Collaboratori non devono essere implicati in operazioni che comportino il riciclaggio di proventi di attività illecite o criminali.
 
 
Articolo 3 - Rapporti con Terzi
 
3.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione
I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono sempre ispirati a principi di diligenza, attenzione e massima professionalità.
Nei rapporti con interlocutori della Pubblica Amministrazione (sia italiana che di altri paesi esteri), in ogni caso e senza eccezioni, è fatto divieto di:
1.     promettere od offrire loro denaro, doni, od omaggi, salvo che si tratti di doni o utilità di modico valore. In quei paesi dove è costume offrire doni, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e, comunque, sempre nel rispetto della legge e quali atto di mera cortesia; in ogni caso ciò non deve mai essere interpretato come una ricerca di favori o un compenso per favori resi;
2.     esaminare o proporre opportunità di impiego o collaborazione a dipendenti della Pubblica Amministrazione e/o opportunità commerciali o di altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
3.     promettere od offrire la prestazione di consulenze;
4.     promettere o fornire, anche tramite aziende terze, lavori/servizi di utilità personale (ad esempio opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti – o posseduti da loro parenti, affini ecc.);
5.     favorire nei processi di acquisizione di beni o servizi, fornitori o sub-fornitori segnalati da dipendenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
6.     esibire, presentare, e depositare documenti falsi, alterati o ingannevoli;
7.     sottrarre od omettere documenti veri;
8.     omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
9.     nell’impiego di sistemi informatici o telematici, accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione od alterarne in qualsiasi modo il funzionamento
 
Qualora la Società decidesse di farsi rappresentare nei confronti della Pubblica Amministrazione da un consulente o qualora la Società decidesse di avere rapporti con la Pubblica Amministrazione mediante consulenti, la Società dovrà interrompere tale rapporto di consulenza qualora si dovessero verificare conflitti di interesse con la Pubblica Amministrazione.
I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono intrattenuti esclusivamente da soggetti muniti di apposito incarico (anche delega interna alla Società) scritto rilasciato dal soggetto gerarchicamente superiore e, in caso di consulenti, da consulenti che agiscono sulla base di un contratto/incarico formalizzato per iscritto e munito di clausola risolutiva per il caso di grave violazione del presente Codice Etico.
 
3.2 Rapporti con i fornitori
La selezione dei fornitori della Società (fornitori di servizi di qualunque tipo, consulenti, mediatori, agenti ecc.) deve avvenire sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l’altro, dei seguenti criteri: tipologia e qualità dei servizi, prezzi o corrispettivi richiesti anche in relazione alla media di mercato di riferimento, capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato e possesso di requisiti di competenza e di affidabilità.
I servizi e/o prodotti forniti devono essere giustificati in relazione a concrete esigenze della Società ed essere coerenti con gli impegni di spesa nei singoli budget.
I rapporti con i fornitori devono essere formalizzati per iscritto.
 
 
 
 
 Articolo 4 - Procedure
 
4.1 – Tracciabilità
Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione e autorizzazione delle medesime. Per ogni operazione, vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa e di verificare le motivazioni e le caratteristiche dell’operazione nelle fasi di autorizzazione, registrazione e verifica dell’operazione stessa.
 
4.2 - Informativa Contabile
Le informazioni che confluiscono nella contabilità devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza ed accuratezza.
Ogni operazione contabile deve pertanto essere supportata da idonea documentazione attestante l’attività svolta così da consentire:
1.     l’agevole ricostruzione contabile;
2.     l’individuazione della provenienza e/o della formazione dei documenti;
3.     la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.
La Società esige dai suoi Collaboratori piena ed ampia dedizione affinché i fatti gestionali e le operazioni poste in essere nel corso della propria attività, siano rappresentate, correttamente e tempestivamente.
 
4.3 - Pubblica Amministrazione
Tutti i rapporti e i dossier attinenti al rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio le richieste di rilascio di autorizzazioni edilizie e commerciali e relativi iter amministrativi) devono essere documentati per iscritto e la relativa documentazione di supporto deve essere conservata.
 
 
Articolo 5 - Personale
 
5.1 – selezione
La selezione del personale o dei collaboratori o dei consulenti è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalle richieste delle funzioni aziendali.
 
5.2 - Informazioni e formazione
La Società ed i responsabili di funzione curano che:
1.     tutti i Collaboratori siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti –  e, qualora abbiano dubbi su come procedere, siano adeguatamente indirizzati;
2.     nei contratti con i Collaboratori sia data adeguata evidenza al rispetto e alla valorizzazione del Codice Etico, quale presupposto fondamentale per ogni collaborazione con la Società. La violazione del Codice Etico è adeguatamente sanzionata a seconda del rapporto che lega la Società e i Collaboratori.
 
5.3 - Casi dubbi
I Collaboratori devono portare a conoscenza dei competenti organi della Società e di  tutte le situazioni, di cui dovessero venire a conoscenza o in cui dovessero essere coinvolti, che potrebbero dar luogo a violazione del Codice Etico e/o alla commissione di reati. Resta inteso che in caso di dubbi sul comportamento da tenere, i Collaboratori dovranno immediatamente rivolgersi al responsabile di funzione  segnalando la situazione e chiedendo direttive ed istruzioni chiare e precise sul comportamento da tenere.
 
 
Articolo 6 - Attuazione del Codice Etico
 
 
La Società provvede alla diffusione del Codice Etico in modo da favorirne la piena applicazione.
La Società provvede affinché sia data adeguata trasmissione ed attuazione al Codice Etico secondo le seguenti modalità:
1.     trasmissione del Codice Etico (mediante, a seconda dei casi, consegna brevi manu, email, fax o posta) ai Collaboratori affinché il medesimo Codice Etico sia accettato per iscritto con impegno alla relativa osservanza;
2.     organizzazione di riunioni informative e di sensibilizzazione sul Codice Etico per i Collaboratori (limitatamente a quelli interni);
3.     inserimento nei contratti stipulati dalla Società medesima di una clausola volta ad informare i terzi dell’adozione del Codice Etico da parte della Società e di specifiche sanzioni per il caso di sua violazione da parte dei Collaboratori compresa la risoluzione del contratto in caso di grave violazione.
4.     interpretazione e chiarimento dei casi dubbi che possano scaturire dall’applicazione del Codice Etico.
5.     aggiornamento del Codice Etico.
                                                                                                                                                                         
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